Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all'articolo 2, comma 7 (come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200) ha previsto l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie (il cosiddetto «buono-scuola»). A seguito dell'approvazione della norma di legge, prima, e del relativo decreto di attuazione, in seguito, si è assistito a un lungo e acceso dibattito sulla natura e sulla opportunità dell'erogazione del buono-scuola.
      In effetti, la norma non ha fatto altro che introdurre un principio costituzionalmente garantito, quello cioè che tutela il diritto alla libera scelta educativa dei genitori. L'introduzione del buono-scuola rappresenta, di fatto, uno strumento per accrescere la «pressione» sul settore pubblico dell'istruzione, in quanto permette alle famiglie meno ricche di accedere al servizio privato in presenza di bassa qualità delle scuole pubbliche locali. Uno degli

 

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effetti dell'introduzione del buono-scuola, inoltre, è quello di determinare una maggiore «concorrenza» fra gli istituti scolastici rendendo più facile scegliere fra una scuola statale e una non statale.
      Sembra quindi del tutto condivisibile il fatto che le scuole siano stimolate a concorrere fra loro nell'offrire la migliore istruzione e educazione; valore positivo per i singoli studenti, per le famiglie e per la società nel suo insieme.
      A partire dunque dall'esperienza della legge finanziaria 2003, si ritiene opportuno far diventare quella che doveva essere una misura momentanea, stabilita per il solo triennio 2003-2005, una norma stabile negli anni. Scopo della presente proposta di legge è dunque il riconoscimento in via definitiva del diritto a un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.
      Il testo si compone di 5 articoli. L'articolo 1 individua i soggetti beneficiari del contributo e rimanda a un decreto ministeriale la determinazione annua del contributo stesso. L'articolo 2 definisce le modalità di richiesta e di conseguimento del contributo, con la previsione di adempimenti a carico delle scuole paritarie, che dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione la documentazione prodotta dai soggetti beneficiari. Al Ministero dell'istruzione spetta anche una attività di comunicazione e informazione dell'iniziativa, oltre all'acquisizione dei dati e una attività di controllo a campione rispetto alla veridicità delle attestazioni rilasciate dai soggetti beneficiari. Gli articoli 4 e 5 sono relativi alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.
 

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